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Come usufruire dell’ecobonus in condominio

Quando applicarlo.

Come usufruire dell’ecobonus in condominio

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, oltre a confermare i bonus fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2015, ha esteso l’ecobonus del 65% anche all’acquisto e alla posa in opera delle schermature solari.

Quando applicarlo.
L’ecobonus sarà applicabile:

Agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

All’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

Alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, come la legna da ardere, il pellets o il mais, sostenute dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Nel provvedimento viene, altresì, inserita la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili; in pratica le detrazioni 50% si applicano, anche alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2015 con la precisazione che le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per riqualificazione energetica.

Per poter beneficiare delle agevolazioni, le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2015 e fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Ciò vuol dire che l’importo massimo della spesa agevolata può essere di 92.307,69 euro.

Gli interventi devono interessare edifici esistenti già iscritti al catasto o con richiesta di accatastamento e per i quali sia già stata pagata l’Imu, con esclusione degli edifici in costruzioni. Inoltre è necessario che l’edificio interessato sia provvisto di impianto di riscaldamento, che non deve essere necessariamente sostituito.


Mirco Bresciani

venerdì 9 febbraio 2018