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Danni in condominio per bufera di vento: chi paga?

Bufera e distacco piastrelle dal tetto condominiale, il condominio è responsabile dei danni?

Danni in condominio per bufera di vento: chi paga?

Il condominio è custode dei beni comuni, pertanto, deve adottare tutte quelle cautele necessarie affinché gli anzidetti beni non arrechino pregiudizi ai medesimi condòmini ed ai terzi. In mancanza, il condominio è tenuto a risarcire il danno cagionato, ex art. 2051 Cc, ovvero, in ipotesi di rovina di parti strutturali dell’edificio, ex art. 2053 Cc.

La responsabilità prevista dal menzionato ultimo articolo si atteggia quale ipotesi speciale di responsabilità da cose in custodia, ed attiene ad ogni disintegrazione, anche circoscritta, degli elementi strutturali della costruzione o di quelli accessori, purché ad essi incorporati.

Anche il vento di forte intensità – con caratteristiche di bufera – se pur non eccezionale, non è sufficiente ad escludere la responsabilità del condominio e, pertanto, non concretizza le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, qualora lo stato di manutenzione del bene comune appaia inadeguato.

Il Tribunale premette come <il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dall’immobile di cui è custode, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall’art. 2051 c.c. e, per l’ipotesi di rovina di parti strutturali dell’edificio, in forza della presunzione di responsabilità disposta dall’art. 2053 c.c.

Quest’ultima norma integra infatti un’ipotesi speciale di responsabilità per danno cagionato da beni in custodia, legata ai danni per rovina dell’edificio, ricomprendendo ogni disgregazione, sia pur limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati.

Tale responsabilità può essere vinta dal proprietario dell’immobile solo dimostrando che l’evento non possa essere ricondotto a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, ma sia legato al caso fortuito, alla forza maggiore o a fatti posti in essere da terzi o dallo stesso danneggiato, dotati di un’efficienza causale del tutto autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo>.

Neve sul tetto? In caso di caduta la responsabilità è tutta del condominio

Lo scivolamento di una massa nevosa formatasi sul tetto – allorché la stessa abbia perso aderenza con la superficie e abbia iniziato, in assenza di accorgimenti tecnici, la caduta a blocchi verso il suolo – è stato ritenuto, dal Giudice di Pace di Campobasso, con Sentenza del 27.10.2016, un fenomeno di pericolo prevedibile che, in quanto tale, non può ritenersi idoneo ad integrare il “caso fortuito” e, dunque, ad elevarsi a fattore in grado di escludere la responsabilità del condominio.

Il giudice ha argomentato che la neve, da quando comincia a depositarsi sul tetto dello stabile condominiale e sino a quando non si scioglie diventa  una parte comune dell’edificio .
Di conseguenza,ha affermato che si pone a carico dei condomini l’obbligo del risarcimento dei danni provocati a dalla caduta dei blocchi di neve e di ghiaccio dal tetto dell’edificio.
Consigliamo quindi di verificare presso l’amministratore che siano state messe in opera tutte quegli accorgimenti tecnici necessari per prevenire la possibile caduta di neve e ghiaccio.


Mirco Bresciani

venerdì 16 febbraio 2018