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La riservatezza in condominio

Tra limiti e tutele.

La riservatezza in condominio

Il condominio, quale luogo di stretta convivenza tra persone, richiede una costante ponderazione tra esigenze di trasparenza della gestione della cosa comune (quanto mai rafforzate dalla legge di riforma n. 220/2012) e il diritto alla riservatezza.

Il compito di trovare il giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze grava, di norma, sull’amministratore di condominio, chiamato a garantire il corretto utilizzo e la custodia dei dati personali in suo possesso, in forza dei compiti a cui è preposto.

Un primo fondamentale criterio è quello della pertinenza: in linea di principio, possono essere trattate solo le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni, mentre esulano dal trattamento i dati che non siano correlati alle predette attività o che siano strettamente collegate alle quote dovute dai partecipanti al condominio.

In particolare, il trattamento dei dati sensibili (come quelli relativi alla salute) o dei dati giudiziari è consentito esclusivamente nel caso in cui siano strettamente indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio.

Custodia dei dati personali. L’amministratore, o la persona all’uopo incaricata, deve conservare la documentazione, sia cartacea che in formato elettronico, al riparo da intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza (anche informatiche per le pubblicazioni sul sito internet condominiale) a protezione dei dati, con particolare attenzione a quelli sensibili e giudiziari.

Bacheca condominiale. Le bacheche condominiali, comunque predisposte, possono essere utilizzate solo per avvisi di carattere generale e non anche per comunicazioni che comportano l’uso di dati o informazioni riferibili a singoli condomini (ad esempio, non è possibile l’affissione di avvisi di morosità relativi a condomini in ritardo con i pagamenti).

Gestione contabile. La recente riforma del condominio è intervenuta a rendere più “trasparente” la gestione contabile del condominio, consentendo ai condomini di accedere alle informazioni in possesso dell’amministrazione, seppur nel rispetto della normativa sulla privacy.

Ogni condominio può conoscere le spese e gli adempimenti degli altri condomini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’amministratore, anche senza il consenso degli altri condomini interessati.

Il diritto di accesso ai dati personali. Più in generale, ogni partecipante alla vita condominiale (non solo i condomini, ma anche l’inquilino dell’immobile) ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano, il responsabile degli stessi e le modalità di trattamento.

Impianti di videosorveglianza. La videosorveglianza rappresenta sicuramente un tema di forte contrasto tra le opposte esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza, entrambi interessi evidentemente tutelati dal nostro ordinamento.

Sul punto, il Garante per la privacy distingue tra le riprese effettuate dai singoli condomini a salvaguardia della proprietà privata e quelle effettuate dal condominio per il controllo delle aree comuni.

Nel primo caso, se le immagini non vengono comunicate a terzi o diffuse all’esterno le norme della privacy non trovano applicazione (ad esempio, non sarà necessario segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli).

È necessario, tuttavia, che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale da riprendere esclusivamente lo spazio privato e non anche parti comuni, pena la illiceità del sistema per violazione dei diritto di riservatezza e della inviolabilità del domicilio (cfr. Cass. civ. n. 14362/2012 e Trib. Varese, 16/06/2011, n. 1273).

Nel diverso caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, è necessario invece adottare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy.

In particolare:

– Occorre segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli, specificando se gli impianti in questione sono collegati con le forse dell’ordine;

– Le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo tendenzialmente non superiore a 24-48 ore, fatte salve specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio;

– Le telecamere dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare e non anche i luoghi circostanti quali strade, altri edifici o parti di proprietà privata;

– I dati raccolti dovranno essere protetti con idonee misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

 


Mirco Bresciani

venerdì 18 maggio 2018