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Palestra in casa disturba i vicini

Tapis roulant troppo rumoroso? Meglio andare in palestra se disturba i vicini.

Palestra in casa disturba i vicini

Il fissato del tapis roulant, si allena per mantenersi in forma. Ma occhio a non abusare.

Non ogni rumore è reato. A differenza del caso deciso a marzo però, la Cassazione in quest’occasione non solo ha assolto l’imputato ma ha anche e soprattutto corretto una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pescara che in primo grado aveva condannato un amante del fitness fai da te il quale si dilettava a correre in casa utilizzando un comune tapis roulant: tale aggeggio, però, infastidiva gli inquilini del piano di sotto i quali, stanchi delle vibrazioni e del rumore provenienti dall’instancabile corridore, lo avevano appunto denunciato per il reato di cui all’art. 659 cod. pen..

Questi, con la celerità che gli è propria, non ha perso tempo e senza passare per il vaglio della Corte di Appello si è rivolto direttamente alla Cassazione perché lo assolvesse da ogni colpa, sostenendo che le vibrazioni del proprio tapis roulantnon provocassero un rumore tale da configurare disturbo.

Il ricorrente, inoltre e giustamente, lamentava che il Tribunale non aveva verificato se il presunto rumore costituisse disturbo per un numero indeterminato di persone.

L’inesistenza del disturbo non esclude il reato. Ma la mancanza di disturbo di più persone sì. Il ricorso del salutista inquilino è stato accolto e lo stesso è stato quindi assolto dai fatti imputatigli ma ciò non per la mancanza (di prova) dell’effettivo disturbo, bensì per l’incapacità del potenziale fastidio di recare disagio a più persone: i Supremi Giudici, infatti, ricordando una massima di una decina di anni addietro (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 40393/2004) hanno ribadito che la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., quale reato di pericolo, si consuma indipendentemente dall’effettivo verificarsi della condotta incriminata (il disturbo), poiché quel che occorre è “la sussistenza della idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone” (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 14425 del 24/04/2014).

L’elemento fondante la contravvenzione in questione, quindi, non è il disturbo in quanto tale (esso può esistere o meno) ma la sua potenziale esistenza e soprattutto la sua capacità ad arrecar fastidio ad un numero indeterminato di persone.

Nel caso in esame il Tribunale, decidendo frettolosamente la questione, aveva in effetti omesso di accertare l’esistenza di tale potenzialità che la Cassazione ha invece escluso, senza il compimento di nessuna particolare indagine ma riscontrando un semplicissimo elemento di fatto: la mancanza di inquilini negli appartamenti attigui.

Ed invero solo l’appartamento sottostante era abitato (quello del denunciante), mentre, come si legge nella sentenza, “gli appartamenti adiacenti a quelli del ricorrente non erano abitati” (Cass. Pen., sent. n. 17725/2014): tale situazione rende di fatto impossibile quella “diffusività del rumore” che è elemento fondante del reato contestato ed in difetto del quale la contravvenzione non potrà essere addebitata.

Tanto rumore? per nulla. Ricordando quanto affermato giusto un mese prima, occorre ribadire infatti che “deve ricorrere una situazione di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi: insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica


Mirco Bresciani

venerdì 19 ottobre 2018