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Fattura elettronica e condomini

Ecco le novità del 2019

Fattura elettronica e condomini

A meno di un mese dall’entrata in vigore della fattura elettronica, non mancano dubbi e incertezze. Per limitare un pò questo problema, il 30 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ aggiornate. Tra le domande poste è stato chiesto quali saranno dal 1° gennaio 2019 gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini.

Per prima cosa è utile ricordare che il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Nella risposta fornita le Entrate hanno ricordato come gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”.

 

Gli effetti pratici:

– Gli amministratori di condominio, a partire dalla predetta data e salvo le ipotesi di esonero, dovranno procedere all’invio delle fatture utilizzando il Sistema di Interscambio, utilizzando i servizi messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o sistemi web service elaborati da privati;

– Gli stessi potranno inoltre ricevere le fatture elettroniche dei condomini amministrati accedendo all’apposita sezione “Fatture e Corrispettivi”, oppure registrando la documentazione cartacea / analogica consegnata dal cedente / prestatore contestualmente all’emissione della fattura elettronica.

 

Le fatture emesse nei confronti del condominio. Quali novità?

I soggetti privati che dovranno emettere fattura nei confronti del condominio dovranno procedere (salvo ipotesi di esenzione) alla trasmissione della fattura tramite Sistema di Interscambio.

Considerato che il condominio viene considerato, agli effetti della fatturazione, un privato consumatore, la fattura dovrà indicare quale codice destinatario il codice convenzionale “0000000”.

Il soggetto che emette il documento dovrà fornire copia cartacea o analogica del documento, avvertendo che l’originale può essere visionato nell’area privata di “Fatture e Corrispettivi”.

Segnaliamo, però, che tale operazione potrebbe risultare particolarmente onerosa in termini di adempimenti amministrativi: per poter accedere all’area riservata, l’amministratore dovrà procedere alla richiesta delle credenziali di Fisconline per ogni singolo condominio in amministrazione.

Considerato che l’adempimento ha carattere facoltativo si ritiene più utile, durante questa prima fase applicativa, provvedere alla registrazione della documentazione condominiale utilizzando il documento cartaceo / analogico fornito dal cedente / prestatore in occasione dell’emissione della fattura.

La correzione degli errori.Nel caso in cui l’amministratore di condominio o i condomini ricevano una fattura contenente un errore, il soggetto che ha trasmesso il file al Sistema di Interscambio (ed emesso la fattura) dovrà provvedere alla presentazione di un nuovo documento di variazione.

A differenza di quanto accade per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, i privati non possono decidere di rigettare una fattura.

 


Mirco Bresciani

venerdì 25 gennaio 2019