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Quando allontanare un condòmino dall’assemblea

Nervosismi in assemblea di condominio e ordinaria follia.

Quando allontanare un condòmino dall’assemblea

È lecito allontanare un condòmino che intralcia l’andamento dell’assemblea? E a chi spetterebbe tale compito?

La legge non dispone nulla di specifico al riguardo, eppure, tante volte la situazione si mette in maniera tale che una decisione va necessariamente adottata; alle volte, poi, non c’è nemmeno tanto tempo per decidere, anzi, si deve essere parecchio tempestivi.

Insomma, bisogna certamente distinguere i casi più gravi, se non pericolosi, da quelli, diciamo così, di ordinaria follia; dopotutto, il conflitto latente tra condòmini o tra condòmini ed amministratore riesce ad esprimersi nella maniera più compiuta proprio, lo sappiamo bene, nelle riunioni di condominio.

Alle volte, potremmo dire, le riunioni di condominio paiono assumere la stessa funzione “di sfogo sociale” delle partite di calcio o di certi spettacoli di romana memoria. In molti casi può essere sufficiente lasciare che i più esagitati, magari reduci da una giornata faticosa (le riunioni di condominio a fine giornata non sono esattamente il sogno di alcuno di noi), riprendano il controllo di sé.

Se, poi, l’amministratore ha seguito un corso per mediatore nei conflitti, è meglio.

Una soluzione potrebbe venire dalla meditazione: si potrebbero sperimentare delle sessioni condominiali di yoga preliminari alla riunione di condominio. Tutto può andare bene se utile a scongiurare liti furibonde.

Scherzi a parte, che fare quando il nervosismo non si placa?

Se l’assemblea riesce tutto sommato a prendere una decisione, ammonimenti a parte, è bene proseguire: purtroppo la maleducazione è un problema diffuso.

 

Nervosismi in assemblea di condominio e reati

Se invece siamo alle soglie del reato, le cose cambiano.

In quei casi le esigenze che esigono considerazione e contemperamento sono varie: innanzitutto, va salvaguardata l’incolumità delle persone e ciò è indubbio; a parte gli eventuali aspetti più drammatici, come appunto i casi di violenza, minacce etc., vanno considerati altri interessi e cioè: quello del condominio ad una decisione, con tutto quel che ciò può implicare (ad es. tutela delle parti comuni, esecuzione di pagamenti dei debiti verso i fornitori etc.) e ci sono casi in cui la decisione non può essere rinviata; ci sono poi gli interessi dei singoli condòmini, compresi i più scalmanati, certamente! I loro diritti di proprietari valgono quanto gli altri; se poi determinate decisioni devono essere assunte con l’unanimità, anche per le decisioni da prendere con la maggioranza, vi sarebbe da chiedere quale validità esse possano avere qualora adottate nell’assenza, non spontanea, ma imposta di qualche condòmino.

In alternativa all’allontanamento, o in aggiunta, si dovrà valutare se sospendere la riunione, salvo che non vi siano decisioni urgenti da assumere.

In ogni caso, ricordiamo che, in caso di urgenza, sia l’amministratore che ogni singolo condomino possono assumere iniziative senza autorizzazione (dell’assemblea, il primo, dall’amministratore e dell’assemblea, il secondo); in una situazione di tale tensione la decisione senza autorizzazione dovrà però essere presa con molta prudenza.

Ricordiamo inoltre che nel caso in cui si riescano a prendere i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza è previsto il ricorso all’autorità giudiziaria (ex art. 1105 c.c.).


Mirco Bresciani

venerdì 5 aprile 2019