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Quando i rami e le radici degli alberi del vicino ci invadono

Che cosa si può fare se dal fondo del vicino protendono rami o si addentrano radici?

Quando i rami e le radici degli alberi del vicino ci invadono

La questione dev’essere risolta guardando due norme di rango differente:

a) il codice civile;

b) i regolamenti e gli usi locali.

Per ovvie ragioni, legate alla varietà di regolamentazioni comunali ed anche regionali (le leggi regionali hanno competenza ad esprimersi in materia di alberi e loro tutela, ricadendo la materia nell’ambito della tutela ambientale).

Recisione dei rami degli alberi

La norma in questione – più precisamente il primo comma – specifica che il proprietario del fondo su cui propendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo ottenere che siano tagliati.

Quando e come dare tutela a questo diritto?

L’azione giudiziaria (nel caso concreto si deve valutare quale) è quella che consente di ottenere il risultato fissato dall’articolo il esame.

L’art. 896 del codice civile non fa differenza tra alberi che siano piantati a distanza legale ed alberi piantati a distanze inferiori dalla predetta (ossia tre metri).

Il divieto, quindi, riguarda entrambe le fattispecie: ciò vuol dire che in presenza di un albero piantato a distanza irregolare, il proprietario del fondo vicino può attivarsi per chiedere anche solamente che sia ordinata la recisione dei rami e non anche lo spostamento degli alberi.

È possibile ipotizzare l’esistenza di una servitù di mantenere i rami nella proprietà del vicino? La risposta è sì, ma non in tutti i modi.

Distanze degli alberi e delle piante del vicino

Ogni persona che abita un’unità immobiliare, sia essa indipendente, sia essa ubicata in condominio, ha diritto a vedere rispettare le distanze degli alberi e delle piante del vicino (nonché di quelle condominiali) dal proprio confine.

Se ciò non avviene, può essere domandata l’estirpazione e/o la potatura degli alberi e delle piante.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

– tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

– un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

– mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

 


Mirco Bresciani

giovedì 9 maggio 2019