Diogene Annunci Economici

Cosa cerchi?

InfoSicurezza - Diogene Annunci Economici Forlì

Regolamento di Polizia Urbana e di Civile Convivenza

Approfondimenti

Regolamento di Polizia Urbana e di Civile Convivenza

Bentornati nello spazio dedicato alla sicurezza.

Cominciamo ad approfondire il tema del Regolamento di Polizia Urbana e di Civile Convivenza, nella sua stesura definitiva, e lo affrontiamo dal fondo: art. 65.

Confrontiamo il volume del Regolamento forlivese con quello di alcuni altri Comuni, questo ci darà già alcune indicazioni sulla struttura e sulla intenzione del redattore.

Il Comune di Milano chiude il suo Regolamento di Polizia Urbana all’art. 166 (fonte: fonte: sito istituzionale del Comune) denotando sicuramente una maggiore “bulimia normativa”: un apparente bisogno di definire con regole ogni aspetto possibile o pensabile della vita, che ottiene due ordini di risultati: da un lato, non arriva mai a definire tutto ciò che potrebbe accadere, dall’altro complica notevolmente la consultazione degli atti normativi e li rende meno funzionali per il cittadino, per gli accertatori e per l’ente.

Il Comune di Como si presenta invece con 31 articoli nel Regolamento di Polizia Urbana (fonte: sito istituzionale del Comune) decisamente più snello, forse meno preciso nell’individuazione di specifiche fattispecie, sicuramente molto più semplice da consultare; molto simile anche Bologna (Fonte: fonte: sito istituzionale del Comune) dove però, nel trentesimo dei 31 articoli, si fa riferimento ad alcuni altri regolamenti (fauna urbana, verde, rifiuti) che in altre città (tra cui Milano e Forlì) sono almeno in parte ricompresi del Regolamento di Polizia Urbana e Civile Convivenza.

Andiamo però oltre alla leggerezza o pesantezza della carta del Regolamento e, smarcato l’ultimo articolo (che abroga il Regolamento precedente del 1964 e definisce i tempi per l’entrata in vigore del corrente), affrontiamo l’art. 64 bis – Patti di Collaborazione.

Tutti coloro che hanno un reddito inferiore ad € 10776,33 (comma 3) possono richiedere un Patto di Collaborazione con il Comune per trasformare la sanzione pecuniaria in lavori di Pubblica Utilità da svolgersi in convenzione con associazioni di volontariato individuate dall’Amministrazione (comma 2). L’accordo così stipulato sospende il procedimento sanzionatorio (comma 5) e la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza (comma 6), ed il termine positivo della collaborazione, confermata da relazione dell’associazione convenzionata, estingue la sanzione pecuniaria  ed archivia il procedimento (comma 7).

L’inserimento dell’istituto del Patto di Collaborazione è una scelta molto intelligente da parte dell’Amministrazione che, individuando attraverso il comma 3 le persone che difficilmente riuscirebbero a sostenere il pagamento della sanzione pecuniaria, mira alla loro educazione attraverso il lavoro socialmente utile. In questo modo, si potenzia il valore rieducativo della sanzione e si esce dalla situazione nella quale l’insolvenza del sanzionato crea maggiori costi per la collettività (notifiche, procedimenti esattori).

Quanto sarebbe però più interessante se questa possibilità fosse data, ed anzi, magari incoraggiata, ad ogni cittadino? Quanto è più educativo lavorare per il bene comune (e vedere il frutto del proprio lavoro) rispetto a pagare una sanzione?

 

Vi invito a dirmi la vostra, sempre all’indirizzo:

michele.donati.sicurezza@gmail.com.

Auguro a tutti una settimana sine cura.


Michele Donati

lunedì 5 ottobre 2020