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Regolamento di Polizia Urbana e di civile Convivenza della città di Forlì

Vigilanza sugli edifici residenziali pubblici.

Regolamento di Polizia Urbana e di civile Convivenza della città di Forlì

Bentornati nello spazio dedicato alla sicurezza.

Continuiamo ad affrontare il tema del Regolamento di Polizia Urbana e di civile Convivenza della città di Forlì, in particolare torniamo a parlare del titolo VII: Vigilanza sugli edifici residenziali pubblici.

L’attuale squadra al governo della città ha sottolineato fin dalle prime battute della campagna elettorale la necessità di un controllo più serrato sulle condizioni e sulle destinazioni d’uso degli stabili adibiti alle case popolari.

Emergeva infatti una certa carenza di manutenzione in alcuni di essi, di altri mancavano informazioni riguardo allo stato di occupazione, allo stato generale di manutenzione, alle condizioni oggettive degli inquilini. Tutto questo secondo la lettura della coalizione che ha vinto le elezioni, quindi possiamo darla per vera, o quantomeno come accettata e condivisa dalla maggior parte dei forlivesi (e quindi politicamente vera).

Il nostro Regolamento non affronta però direttamente il tema dell’Edilizia Residenziale Pubblica (la cui regolamentazione specifica si trova sul sito del Comune), solo la vigilanza sugli edifici.

Definisce i modi, i tempi e gli attori deputati al controllo ed alla vigilanza sugli edifici, specificando anche in cosa incorre l’inquilino che violi le prescrizioni.

Prima di analizzare a fondo le norme, che trovo particolarmente equilibrate: non sbilanciate verso l’assistenzialismo, né verso strumenti di controllo vessatori, salta all’occhio il secondo comma: “A tal fine l'attività è svolta dagli Operatori di Polizia Locale avvalendosi di Agenti appositamente

formati allo scopo”.

Abbiamo già affrontato in altre sedi la profonda carenza di organico che colpisce il Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, e non c’è bisogno di ribattere nuovamente che gli agenti sul territorio (“in strada”) sono troppo pochi.

Vero è che, con l’uscita di Forlì dall’Unione ed in mancanza di un accordo che leghi ancora le forze di Polizia Locale all’intero territorio, la carenza si ridurrebbe (pochi meno agenti su molto meno territorio), ma il tema dei controlli è molto delicato nell’Italia di oggi. Spesso infrangere la legge sembra una scommessa (pensiamo a come capiti a molti rispetto ai divieti di sosta, ai limiti di velocità o, in alcuni casi, alla dichiarazione dei redditi) nella quale sei furbo se le cose ti vanno bene ed hai avuto sfortuna se ti vanno male.

Chiarito questo delicato passaggio, troviamo negli articoli 60, 61 e 62, una serie di indicazioni e norme dettate prevalentemente dal buonsenso e dalla intenzione di mantenere la legalità: l’inquilino è tenuto ad avere cura e manutenere i locali che gli sono affidati, le pertinenze e gli spazi comuni; è vietato usare gli spazi abitativi per attività diverse, così come lo è per gli spazi accessori (non posso tramutare il garage in una officina meccanica, mentre lo posso usare per la normale manutenzione dei miei mezzi); è vietato esercitare attività “rumorose e di disturbo” (sarebbe da specificare quanto rumorose) o che causino pregiudizio per l’incolumità degli inquilini; ingombrare le parti ad uso comune con oggetti o rifiuti propri, così come è vietato gettare rifiuti nelle pertinenze, negli spazi comuni, nei dintorni (ovvero al di fuori degli appositi contenitori).

È vietato infine (qui sta uno dei punti più decisivi) abbandonare l’alloggio senza gravi motivi per un periodo superiore ai tre mesi ovvero sublocare l’alloggio assegnato o mutarne la destinazione d’uso.

Questa lettera d del comma 2 dell’articolo 61 sancisce un principio in modo chiaro: l’alloggio è concesso temporaneamente in uso: non diventa di proprietà dell’inquilino, e questi non ne ha mai la piena disponibilità. Non è possibile subaffittarlo (potrebbe diventare un’attività di concorrenza sleale verso i locatari di altre unità immobiliari) perché il canone agevolato al quale lo si ottiene è determinato dalle condizioni di necessità; non è possibile abbandonarlo a lungo senza gravi motivi perché altre persone potrebbero averne bisogno e rimanere sprovviste di alloggio mentre questo rimane bloccato ed inutilizzato da chi si è allontanato (magari per tornare, più o meno definitivamente, dalla propria famiglia in un’altra regione o Paese).

Oltre a tutto questo, ovviamente, è vietato opporsi a qualunque controllo e richiesta di informazioni sullo stato dell’alloggio e della manutenzione dello stesso.

Fatta salva quindi la dovuta attenzione al tema dei controlli (per i quali la Polizia Locale avrà evidentemente bisogno, se non di supporto, almeno di un organico più adeguato alle dimensioni della città), la parte di regolamento che concerne gli alloggi sembra chiarire bene la natura del servizio di pubblica edilizia abitativa e la corresponsabilità che sottende a questo servizio, senza portare altre novità di rilievo, ma solo ciò che un anche un buon padre di famiglia penserebbe per le sue proprietà date in prestito a chi ne abbia bisogno.

Confidiamo che questo clima di rinnovati controlli e di corresponsabilità sulla cosa pubblica possa aprire una stagione di integrazione e dialogo tra fasce sociali e gruppi culturali allo scopo di eliminare i quartieri ghetto e di integrare il multiculturalismo in un quadro di legalità e valori comuni.

 

 

Aspetto sempre commenti e considerazioni, se volete, all’indirizzo:

michele.donati.sicurezza@gmail.com.

Auguro a tutti una settimana sine cura.

 


Michele Donati

lunedì 9 novembre 2020