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Perché installare un impianto fotovoltaico in condominio?

I vantaggi non sono solo fiscali

Perché installare un impianto fotovoltaico in condominio?

Il fotovoltaico in condominio rappresenta un’ottima opportunità di risparmio, poiché permette di ammortizzare i costi con gli altri condomini e di ridurre le spese condominiali riferite alle bollette elettriche di parti comuni come luci scale, ascensore, luci esterne, citofoni, ecc.

Sfruttando uno spazio condiviso per il montaggio dei pannelli (lastrico solare o tetto dell’edificio, balaustre o altre superfici esterne adatte), il fotovoltaico permette l’auto-produzione di energia pulita, risparmiando sulla bolletta elettrica.

Fotovoltaico in condominio per uso personale. La legge di riforma del condominio n. 220 del 2012 ha affrontato le questioni legate alla possibilità di utilizzare energie rinnovabili come fotovoltaico, eolico e quant’altro in condominio.

In particolare, se, per esempio, il singolo proprietario vuole utilizzare il lastrico condominiale per rendere energeticamente ecocompatibile il proprio appartamento, decidendo di istallare un impianto fotovoltaico, con la nuova disciplina può farlo anche senza il consenso unanime del condominio. L’art. 1122-bis c.c.,infatti, consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

La nuova normativa prevede dunque la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico su parti comuni condominiale, ma a beneficio personale. L’impianto, ovviamente, non deve modificare parti strutturali dell’edificio e non deve procurare danni architettonici all’edificio e paesaggistici al territorio.

In tale condizioni, sarà possibile realizzare il proprio impianto senza alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale.

Se vengono espressi dissensi ai lavori, la questione dovrà passare al vaglio dell’assemblea condominiale.

Più semplici le innovazioni finalizzate all’utilizzo di energie alternative. Non solo.

Il nuovo art. 1120 c.c. in tema di innovazioni prevede che i condomini possano disporre, tra l’altro, opere e interventi “per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune”.

E per fare ciò non occorre più il consenso unanime (come si riteneva in passato), ma una deliberazione assembleare adottata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 c.c.).

In tutti i casi, peraltro, l’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti predetti.

L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Autoconsumo in loco. Quando l’impianto fotovoltaico non produce, l’energia necessaria viene prelevata dalla rete elettrica, pagata normalmente attraverso le usuali bollette.

Quando il sistema produce, l’energia prodotta ha due possibilità: essere immessa in rete e conteggiata dal contatore di scambio oppure essere auto-consumata. La modalità di utilizzo che procura il massimo beneficio economico è l’autoconsumo in loco.

Questo particolare sistema permette di utilizzare l’energia nel momento in cui viene prodotta, ovvero durante i momenti di massimo irraggiamento solare (mattina e pomeriggio), senza che questa venga accumulata per essere venduta e senza che l’energia passi dalla rete elettrica.

L’impianto fotovoltaico istallato sul tetto del condominio risulterà insufficiente a soddisfare i bisogni elettrici dell’intero edificio. Quando l’impianto non produce, l’energia necessaria viene prelevata dalle rete elettrica e pagata normalmente attraverso le usuali bollette.

Quando l’autoconsumo non è sufficiente, invece, subentra lo scambio sul posto e la liquidazione dell’eccedenza: nel primo caso, si tratta di un rimborso “fittizio” che ripaga l’utente per l’energia che ha immesso in rete.

Quando l’energia immessa è più di quella prelevata, l’energia in più viene valorizzata ad un prezzo di vendita che è il prezzo di mercato medio dell’anno precedente.

 


Mirco Bresciani

venerdì 4 maggio 2018