Le agevolazioni sulla casa
Alcune indicazioni utili per usufruire delle detrazioni fiscali.
La Legge di Stabilità 2020, quella che una volta era nota col nome di Finanziaria, ha prorogato anche per quest’anno il cosiddetto bonus ristrutturazione edilizia. Inoltre ha previsto l’introduzione di incentivi e detrazioni fiscali che riguardano opere e lavorazioni destinate ai beni immobili. Infatti tra gli obiettivi del Governo è presente quello di proseguire nel progetto “Green New Deal”, che favorisce investimenti di carattere ambientale.
In sostanza si tratta della conferma, fino al 31 dicembre 2020, di poter effettuare la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione, di riduzione del rischio sismico e di aumento dell’efficienza energetica. Inoltre viene riconfermato il bonus mobili per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, il bonus acquisto caldaia e quello “verde” per i giardini e terrazzi.
A grandi linee possiamo distinguere due tipologie di detrazioni fiscali:
quelle per la semplice ristrutturazione edilizia dell’immobile e quelle destinate alla riqualificazione energetica.
Inoltre la Legge di Bilancio 2020 ha previsto alcune novità: il bonus facciate e lo sconto in fattura, previsto soltanto per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro.
Ma scendiamo un po’ di più nel dettaglio e illustriamo la parte relativa ai puri lavori edilizi. La proroga del bonus della detrazione fiscale del 50%, riguarda gli interventi realizzati entro il 31 dicembre 2020, in pratica il contribuente può detrarre nella dichiarazione dei redditi il 50% delle spese sostenute con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, suddividendo l’importo della detrazione in dieci quote annuali di pari importo. Gli interventi interessati dal provvedimento sono innanzitutto quelli di manutenzione straordinaria, ad esempio la modifica della distribuzione interna degli ambienti di un’abitazione, la ristrutturazione dei servizi igienici e la sostituzione dei sanitari, la sostituzione degli infissi, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, interventi strutturali, consolidamenti delle strutture sia nelle fondazioni che in elevazione, realizzazione e adeguamento di centrali termiche e canne fumarie e quant’altro.
Altro intervento previsto dalla Legge di Bilancio è il restauro e risanamento conservativo, cioè tutti quegli interventi che, senza modificare la configurazione strutturale dell’abitazione, sono tesi a restituire a un edificio fatiscente le sue funzionalità o adeguarlo agli attuali standard igienico sanitari.
E’ prevista un’ulteriore tipologia di intervento, cioè la ristrutturazione edilizia. Questi sono lavori atti a trasformare gli edifici esistenti, ad esempio modificandone il prospetto oppure demolendo e ricostruendo l’immobile con gli stessi volumi del precedente, o aprendo nuove porte o finestre.
Per quanto riguarda la cosiddetta manutenzione ordinaria, questa non è ammessa alla detrazione, a meno che non si tratti di interventi condominiali, ad esempio la tinteggiatura delle pareti, il rifacimento degli intonaci interni, la sostituzione dei pavimenti delle parti condominiali ecc.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e quindi, oltre ai proprietari o nudi proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento come gli usufruttuari, i locatari o comodatari. Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, il coniuge separato assegnatario dell’immobile, il componente dell’unione civile, il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile.
Il bonus mobili ed elettrodomestici rappresenta un’agevolazione collegata al beneficio fiscale della categoria ristrutturazioni. Consente al contribuente di detrarre il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 10.000 euro, purché si effettuino lavori di ristrutturazione, si acquistino mobili nuovi da destinare ad arredamento dell’immobile ristrutturato o si acquistino grandi elettrodomestici appartenenti alla classe A+ e A, sempre da destinare all’immobile per cui si è chiesto il bonus ristrutturazione. In sostanza i mobili e i grandi elettrodomestici acquistati, devono risultare finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Parimenti i soggetti che possono fruire della detrazione fiscale sono coloro che hanno effettuato l’intervento di ristrutturazione edilizia. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Vale la pena in questa sede fare chiarezza sui materassi definiti a uso terapeutico. Possono fruire della detrazione fiscale del 19% come spesa sanitaria, oppure come onere deducibile per i disabili, però alla condizione di essere in possesso della prescrizione medica e che il materasso abbia le caratteristiche del Dispositivo Medico Classe 1.
Per tutti gli altri materassi, rimane la possibilità di ottenere un beneficio fiscale
tramite il bonus mobili, ma solo in presenza di ristrutturazioni edilizie.
Per il 2020 è stato confermato dal Decreto Milleproroghe anche il bonus “verde”, che consente a chi ristruttura giardini, terrazzi o balconi, anche in ambito condominiale, di operare la detrazione fiscale delle spese pari al 36% fino a un limite massimo di 5.000 euro di spesa, ripartendola in dieci quote annuali di pari importo. Stesso limite anche per le ristrutturazioni che riguardano giardini o terrazzi facenti parte di un condominio.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.
Il bonus riscaldamento 2020 (bonus caldaia e bonus stufa a pellet) è un incentivo di cui può beneficiare chi provvede a sostituire nella propria abitazione la vecchia caldaia con una nuova a condensazione di classe A o superiore.
Si può optare tra due tipi di agevolazione: una è rivolta a chi deve ristrutturare casa, e rientra nel bonus ristrutturazioni; l’altra è rivolta chi vuole ottenere un risparmio energetico, pertanto rientra nell’ecobonus.
Le due detrazioni non risultano cumulabili, perciò è necessario optare per l’una oppure per l’altra. La medesima distinzione va operata pure per il bonus stufa a pellet, optando tra una detrazione del 50% qualora rientri nel bonus ristrutturazioni, o una detrazione del 65% qualora rientri nell’ecobonus.
Come per gli incentivi di cui abbiamo già parlato, il rimborso Irpef si effettua in dieci rate annuali dello stesso importo.
Qualora il contribuente effettuasse lavori finalizzati al risparmio energetico per il riscaldamento e il miglioramento termico dell’edificio, può beneficiare dell’ecobonus. L’edificio su cui si opera deve essere già esistente e in relazione alla tipologia di lavoro effettuato, le detrazioni vanno dal 50% al 65% della spesa, in base alle caratteristiche dell’intervento. Per interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini la detrazione è più elevata, cioè del 70 o del 75%. Se poi alla riqualificazione energetica si aggiunge l’intervento per la riduzione del rischio sismico, la detrazione può arrivare all’85%. E’ possibile richiedere l’ecobonus per esempio per l’installazione di pannelli solari, di pareti isolanti, coperture e pavimenti, schermature solari, ecc.
La detrazione per il Sisma Bonus viene confermata dalla Legge di Bilancio per l’anno 2020, consente di ottimizzare la classe sismica dei fabbricati, attraverso l’effettuazione di opere destinate alla riduzione del rischio sismico, in edifici singoli o condomini. L’importo di spesa massimo è pari a 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare. La detrazione opera nel caso di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e vale anche per gli acquirenti delle unità immobiliari alienate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, una riduzione del rischio sismico. Al contribuente spetta una detrazione del 50% su un ammontare massimo di 96mila euro. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati su parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
Tra le spese detraibili rientrano anche i costi per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Nel contesto della Legge di Bilancio 2020, il Bonus Facciate rappresenta una delle novità di maggiore rilievo e consente la detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e concerne le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico ovvero di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, le quali possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati medesimi; zona B (totalmente o parzialmente edificata): include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A”. Vengono considerate parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non risulti inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia maggiore di 1,5 mc/mq.
Tra le lavorazioni ricomprese nel bonus facciate vanno annoverati quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria su quello che è l’involucro esterno visibile dell’edificio. Quindi tinteggiatura esterna, pulitura, lavori su balconi, ornamenti, marmi. Sono compresi anche i lavori su grondaie, parapetti, cornicioni e parti impiantistiche, purché facenti parte della facciata dell’immobile.
Per le ipotesi di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico, la Legge in esame ha limitato la portata del beneficio: infatti, qualora si decida di rinnovare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, sarà necessario rispettare dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza, con la conseguenza che a questo punto, il contribuente dovrà optare per il cappotto termico, il quale rientra tra i lavorazioni dell’ecobonus. I due bonus, in ogni caso, risultano cumulabili. I costi sostenuti nel 2020 possono essere recuperati senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. La detrazione può essere usufruita, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese e anche in questo caso va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Redazione Diogene
giovedì 20 febbraio 2020